PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 3, 31 e 37 della Costituzione, la presente legge tutela e promuove la maternità, rimuovendo gli ostacoli di carattere economico e sociale che impediscono alle madri di adempiere alla loro essenziale funzione familiare.
      2. Nell'ambito delle politiche sociali e di solidarietà, la presente legge dispone misure per il sostegno della natalità e promuove azioni volte a favorire una maggiore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

Art. 2.
(Obiettivi).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

          a) sostenere i nuclei monogenitoriali, le famiglie e le coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali;

          b) agevolare l'acquisto in proprietà, da parte delle giovani coppie e dei nuclei familiari, anche monogenitoriali, con figli minori, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

          c) favorire una migliore distribuzione delle responsabilità e dei compiti tra donne e uomini, in modo da rafforzare il ruolo dei padri nell'assistenza familiare;

 

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          d) tutelare la buona salute psichica delle madri e dei genitori, prima e dopo la nascita, al fine di prevenire e di intervenire su fenomeni di tipo depressivo;

          e) equiparare la maternità adottiva a quella naturale dal punto di vista della fruizione dei congedi parentali previsti dalla legislazione vigente in materia.

Capo II
MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Art. 3.
(Contribuzioni dirette).

      1. Per ciascun figlio nato o adottato a decorrere dal 1o gennaio 2008 spettano i contributi di cui al comma 2, nei limiti di importo ivi indicati e annualmente rivalutati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Beneficiano dei contributi tutti i nuclei familiari con figli minori, compresi i nuclei costituiti da coppie di genitori non coniugate e i nuclei familiari monogenitoriali, il cui reddito lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non supera l'importo di 50.000 euro l'anno.
      2. Per ciascun figlio nato o adottato a decorrere dal 1o gennaio 2008 spettano le seguenti contribuzioni dirette:

          a) un contributo alla nascita, o all'atto dell'adozione, di 1.000 euro;

          b) un assegno mensile di 200 euro, da corrispondere fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a integrazione delle spese sostenute per l'acquisto di generi di prima necessità per l'alimentazione e per l'igiene dei bambini;

          c) un assegno mensile di 200 euro, da corrispondere fino al compimento del terzo anno di età del bambino, a integrazione delle spese sostenute per l'impiego di una baby-sitter per accudire il bambino o delle spese per l'asilo nido. L'importo dell'assegno è maggiorato di 50 euro mensili per ciascun figlio aggiuntivo. L'assegno

 

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è corrisposto solo ai nuclei familiari nei quali la madre è lavoratrice ed è corrisposto in ogni caso ai nuclei familiari monogenitoriali;

          d) un assegno annuale di 200 euro, versato in un'unica soluzione, da corrispondere nel mese precedente quello dell'inizio del nuovo anno scolastico, a integrazione delle spese per l'acquisto dei libri di testo scolastici. Il contributo spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli;

          e) un assegno mensile di 150 euro, da corrispondere a integrazione delle spese per l'istruzione domiciliare del minore disabile al quale è stata riconosciuta, dalle competenti commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, una percentuale d'inabilità pari almeno all'80 per cento.

      3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e, in particolare, le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2 del presente articolo sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Capo III
MISURE DI CARATTERE FISCALE

Art. 4.
(Introduzione del quoziente familiare).

      1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - (Quoziente familiare). - 1. Ai fini della dichiarazione sul reddito, le coppie coniugate, e non effettivamente né legalmente separate, e le coppie conviventi con figli, possono optare per l'applicazione della tassazione in base al meccanismo del quoziente familiare.

 

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      2. In caso di opzione ai sensi del comma 1, il reddito percepito dai coniugi deve essere sommato e la somma così ottenuta deve essere divisa per il numero delle quote spettanti al nucleo familiare, calcolate in base agli appartenenti al nucleo ai sensi del comma 3.
      3. Per ciascun coniuge si calcola una quota intera; per ciascuno dei primi due figli si calcola metà della quota; per ciascun figlio a partire dal terzo si applica una quota intera; per ciascun soggetto a carico del nucleo familiare affetto da disabilità si calcola una quota intera; per tutti gli altri soggetti a carico del nucleo familiare si calcola una metà della quota.
      4. Al reddito risultante dalle operazioni di cui al comma 2 del presente articolo si applica la corrispondente aliquota fiscale prevista dall'articolo 11».

      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, fissa i criteri per la determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) complessivamente dovuta ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, provvedendo a coordinare il nuovo regime fiscale ivi previsto con la normativa vigente in materia.

Capo IV
AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA
CASA DI ABITAZIONE

Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le tre annualità

 

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successive alla nascita di ciascun figlio o all'adozione di ciascun minore».

      2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La detrazione è aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell'imposta».

Art. 6.
(Fondo speciale di garanzia per
l'acquisto della prima casa).

      1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di sostenere la natalità è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, con figli minori, per l'acquisto della prima casa.
      2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi dell'articolo 7, per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 200.000 euro.
      3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3,

 

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nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.
      5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei soggetti beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre gravi circostanze di natura personale o familiare, individuate con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive previste dall'articolo 7.
      7. Le fattispecie che comportano la revoca, la cessazione o la sospensione delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo sono individuate con il decreto di cui al comma 5.

Art. 7.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 6, per una quota pari al 70 per cento del fondo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) essere genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori;

          c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

          d) non fruire di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

          e) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente

 

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a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'IRPEF, superiore a 50.000 euro.

      2. Possono altresì accedere ai mutui di cui all'articolo 6, per una quota pari al restante 30 per cento del fondo, i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, abbiano contratto matrimonio.
      3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera e), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 6 della presente legge, o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il nucleo familiare dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.

Capo V
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151

Art. 8.
(Definizioni).

      1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità,

 

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di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato «testo unico», è inserita la seguente:

          «b-bis) per "congedo di adozione" si intende l'astensione dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore che hanno adottato od ottenuto in affidamento un minore».

Art. 9.
(Sostituzione di lavoratrici e di lavoratori
in congedo).

      1. Al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «fino ad un mese» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sessanta giorni».
      2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del testo unico sono inseriti i seguenti:

      «3-bis. Lo sgravio contributivo di cui al comma 3 è concesso anche nell'ipotesi in cui, al rientro del lavoratore in congedo, il lavoratore assunto in sostituzione sia confermato, anche con contratto di lavoro a tempo parziale pari ad almeno il 50 per cento. In caso di trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro beneficia dello sgravio contributivo nel primo anno di riconferma del lavoratore. I benefìci di cui al presente comma sono concessi a condizione che non avvengano, per tutta la durata dell'agevolazione, riduzioni di personale precedentemente assunto.
      3-ter. Le agevolazioni di cui ai commi 3 e 3-bis si applicano anche alle piccole imprese fino a cinque dipendenti, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai professionisti anche in forma associata fino a tre dipendenti e alle società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, senza limiti di dipendenti e di soci lavoratori».

Art. 10.
(Durata del periodo di congedo obbligatorio per maternità).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «durante i tre

 

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mesi dopo il parto» sono sostituite dalle seguenti: «durante i quattro mesi dopo il parto».
      2. Al comma 1 dell'articolo 20 del testo unico, le parole: «nei quattro mesi successivi al parto» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque mesi successivi al parto».

Art. 11.
(Congedo di paternità).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. Il congedo di cui al comma 1 spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al padre lavoratore anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma, imprenditrice agricola o libera professionista e abbia diritto alle indennità di cui agli articoli 66 e 70».

      2. Dopo l'articolo 30 del testo unico è inserito il seguente:

      «Art. 30-bis. - (Permesso retribuito per paternità). - 1. Il padre lavoratore, in aggiunta al congedo di cui all'articolo 28, ha diritto a un permesso retribuito di cinque giorni lavorativi. Il permesso deve essere fruito entro un mese dalla nascita del figlio e può essere preso in una volta sola o in giorni separati. In caso di parti plurimi i giorni di permesso sono elevati a dieci».

Art. 12.
(Riduzione dell'orario di lavoro per il
padre lavoratore).

      1. Dopo l'articolo 30-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 30-ter. - (Riduzione dell'orario di lavoro per il padre lavoratore). - 1. Al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei padri nell'assistenza familiare e di favorire una migliore condivisione delle responsabilità tra i genitori, il padre lavoratore ha diritto a una riduzione dell'orario

 

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di lavoro giornaliero nella misura del 25 per cento.
      2. Il diritto alla riduzione dell'orario di lavoro di cui al comma 1 può essere esercitato, su richiesta del padre lavoratore, nei tre mesi successivi alla nascita del figlio.

      3. Il relativo trattamento economico è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
      4. L'onere di provvedere alla contribuzione figurativa per la differenza di orario rispetto al rapporto di lavoro a tempo pieno è posto a carico dell'ente previdenziale di appartenenza».

Art. 13.
(Congedo di adozione o di affidamento).

      1. Dopo il capo IV del testo unico, come modificato dal presente capo, è inserito il seguente:

«Capo IV-bis.
CONGEDO DI ADOZIONE O DI
AFFIDAMENTO

      Art. 31-bis. - (Congedo di adozione o di affidamento). - 1. La lavoratrice che ha adottato o che ha ottenuto in affidamento un minore ha diritto a un congedo di adozione o di affidamento della durata di sei mesi, decorrenti dall'effettivo ingresso del minore nella famiglia.
      2. Nel caso di adozione o di affidamento internazionali, il congedo di cui al comma 1 decorre dall'inizio del periodo di permanenza della lavoratrice nello Stato straniero. La durata di tale permanenza è stabilita dalle convenzioni che lo Stato italiano stipula con il Paese di provenienza del minore adottato o in affidamento e non può comunque eccedere i due mesi.
      3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione o di affidamento certifica la durata del congedo di adozione o di affidamento, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero.
      4. Qualora il congedo di cui ai commi 1 e 2 non sia stato richiesto dalla lavoratrice, esso spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci di cui agli articoli 66 e 70.

 

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      Art. 31-ter. - (Trattamento economico e normativo). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento economico e normativo previsto ai sensi degli articoli 22 e 23.

      Art. 31-quater. - (Trattamento previdenziale). - 1. Alla lavoratrice o al lavoratore che beneficiano del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis si applica il trattamento previdenziale previsto ai sensi dell'articolo 25».

      2. Gli articoli 26, 27 e 31 del testo unico sono abrogati.

Art. 14.
(Sostegno ai genitori con figli prematuri o gravemente immaturi).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio nato prematuro o gravemente immaturo hanno diritto al prolungamento fino a un anno del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».

      2. Al comma 4 dell'articolo 33 del testo unico, le parole: «Il prolungamento di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Il prolungamento di cui ai commi 1 e 1-bis».

Art. 15.
(Congedo parentale).

      1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è sostituito dal seguente: «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al raggiungimento dell'età minima per accedere alla scuola dell'infanzia, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi».

 

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      2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 del testo unico è inserito il seguente:

      «1-bis. Il caso di adozione o di affidamento preadottivo internazionali il periodo di permanenza all'estero del congedo di adozione o di affidamento di cui all'articolo 31-bis, comma 2, concorre ad elevare il limite dei congedi parentali previsto ai sensi dell'articolo 32».

Art. 16.
(Riposi per adozioni e affidamenti).

      1. Al comma 1 dell'articolo 45 del testo unico, le parole: «entro il primo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia».

Art. 17.
(Congedo per la malattia del figlio).

      1. Al comma 2 dell'articolo 47 del testo unico, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

Art. 18.
(Prepensionamento dei genitori
con figli disabili).

      1. Dopo il capo VII del testo unico, come modificato dal presente capo, è inserito il seguente:

«Capo VII-bis.
PREPENSIONAMENTO DEI GENITORI
CON FIGLI DISABILI GRAVI

      Art. 52-bis. - (Prepensionamento dei genitori con figli disabili gravi). - 1. Il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili, la cui gravità è conforme ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale d'invalidità pari al 100 per cento ai sensi della

 

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tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e non in grado di espletare autonomamente le attività fondamentali della vita quotidiana, è equiparato, ai fini del prepensionamento, alle attività usuranti di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, qualora sia svolto con carattere di continuità e in ambito familiare.
      2. L'equiparazione prevista dal comma 1 attribuisce alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, il diritto di beneficiare di due mesi di prepensionamento per ogni anno di convivenza con il figlio disabile cui prestano assistenza continuativa e in ambito familiare, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ad apportare le modifiche necessarie alla tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 374 del 1993, al fine di inserire tra le attività ivi elencate il lavoro di cura e di assistenza prestato ai figli disabili gravi con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento, in conformità a quanto disposto dal presente articolo.

      Art. 52-ter. - (Soggetti beneficiari). - 1. Il beneficio di cui all'articolo 52-bis è riconosciuto dai rispettivi ordinamenti previdenziali alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti di cui ai capi XI e XII».

Art. 19.
(Divieto di licenziamento in caso di adozione o di affidamento).

      1. Al comma 9 dell'articolo 54 del testo unico, le parole: «congedo di maternità e di paternità» sono sostituite dalle seguenti: «congedo di adozione o di affidamento».

 

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Art. 20.
(Tutela e sostegno della maternità e della paternità per i lavoratori autonomi. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e le imprenditrici agricole).

      1. La rubrica del capo XI del testo unico è sostituita dalla seguente: «Lavoratori autonomi».
      2. Il comma 2 dell'articolo 67 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «2. In caso di adozione o di affidamento, l'indennità di maternità di cui all'articolo 66 spetta, sulla base di idonea documentazione, per sei mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia a condizione che questo non abbia superato la maggiore età».

      3. Al comma 1 dell'articolo 68 del testo unico, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».
      4. Al comma 2 dell'articolo 68 del testo unico, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

Art. 21.
(Indennità di paternità per i
lavoratori autonomi).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 68-bis. - (Indennità di paternità per i lavoratori autonomi). - 1. Al padre lavoratore autonomo iscritto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di maternità ovvero per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre lavoratrice autonoma, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni ivi previste, al lavoratore autonomo

 

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anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o libera professionista e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità di cui all'articolo 70.
      3. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta al lavoratore autonomo, alle medesime condizioni previste dall'articolo 67, comma 2, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci di cui agli articoli 31-bis, 66 e 70.
      4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata dall'INPS secondo le modalità e nella misura stabiliti dagli articoli 67 e 68».

Art. 22.
(Congedo parentale per i
lavoratori autonomi).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 69 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, nonché dei lavoratori autonomi padri di bambini nati a decorrere dal 1o gennaio 2008».

Art. 23.
(Tutela e sostegno della maternità e della paternità per i liberi professionisti. Indennità di maternità per le libere professioniste).

      1. La rubrica del capo XII del testo unico è sostituita dalla seguente: «Liberi professionisti».
      2. Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».
      3. Al comma 2 dell'articolo 70 del testo unico, e successive modificazioni, le parole: «cinque dodicesimi» sono sostituite dalle seguenti: «sei dodicesimi».

 

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      4. Al comma 3 dell'articolo 70 del testo unico, le parole: «cinque mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «sei mensilità».
      5. Al comma 3-bis dell'articolo 70 del testo unico, le parole: «cinque volte» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte».

Art. 24.
(Indennità di paternità per i
liberi professionisti).

      1. Dopo l'articolo 71 del testo unico, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 71-bis. - (Indennità di paternità per i liberi professionisti). - 1. Al padre lavoratore iscritto a un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di paternità per tutta la durata dell'indennità di cui all'articolo 70 o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre libera professionista, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
      2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo spetta, alle medesime condizioni, al libero professionista anche nell'ipotesi in cui la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma e abbia diritto al congedo di maternità o all'indennità prevista dall'articolo 66.
      3. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è concessa ed erogata secondo le modalità e nelle misure stabilite dagli articoli 70 e 71».

Art. 25.
(Indennità per i liberi professionisti in caso di adozioni e affidamenti).

      1. Al comma 1 dell'articolo 72 del testo unico, le parole: «i sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
      2. All'articolo 72 del testo unico, come da ultimo modificato dal comma 1 del

 

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presente articolo, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. In caso di adozione o di affidamento l'indennità di cui all'articolo 71-bis spetta al libero professionista, alle medesime condizioni stabilite dal presente articolo, purché la lavoratrice adottante o affidataria non goda dei benefìci previsti dagli articoli 31-bis, 66 e 70».

Capo VI
ALTRE MISURE

Art. 26.
(Graduatorie).

      1. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, ai fini dell'assegnazione dei punteggi utili alla formazione delle graduatorie per l'accesso agli asili nido pubblici e per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, è considerata requisito essenziale l'anzianità di residenza del richiedente.

Art. 27.
(Azioni positive per la promozione della tutela della salute psichica delle madri).

      1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, progetti sperimentali di sostegno alla salute psichica delle madri prima e dopo la nascita del figlio, al fine di prevenire fenomeni di tipo depressivo o altre manifestazioni psicopatologiche.
      2. I progetti di cui al comma 1 promuovono la realizzazione, presso ogni regione, di centri di prossimità per le madri, con il compito di assistere la donna nei mesi della gravidanza e nei mesi immediatamente successivi, anche tramite la collaborazione di organizzazioni di volontariato e non lucrative di utilità sociale per

 

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scopi di prevenzione, di informazione e di ricerca scientifica.
      3. I centri di cui al comma 2 perseguono le finalità di tutela previste dal presente articolo attraverso l'erogazione di servizi di:

          a) psicoterapia;

          b) assistenza sociale;

          c) assistenza all'infanzia;

          d) consulenza legale;

          e) consulenza sessuologica;

          f) educazione familiare.

      4. Presso il Ministero della solidarietà sociale è istituita, con decreto del Ministro della solidarietà sociale da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione scientifica di esperti, con il compito di monitorare annualmente l'attività dei centri di cui al comma 2, l'efficacia dei servizi resi, nonché le differenti tipologie di intervento.
      5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, la commissione di cui al comma 4 trasmette al Parlamento una relazione sull'attività dei centri di prossimità, al fine di consentire una valutazione dei progetti sperimentali, degli interventi previsti, della loro efficacia nonché degli obiettivi conseguiti per migliorare le condizioni di salute mentale delle madri.

Capo VII
NORME FINANZIARIE

Art. 28.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5, quantificati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante parziale destinazione delle maggiori entrate tributarie registrate nel corso dell'anno 2007 rispetto alle previsioni iniziali nonché tramite

 

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i risparmi di spesa conseguenti agli interventi di contenimento della spesa pubblica nelle amministrazioni statali. A tale fine, a decorrere dall'anno 2008, l'ammontare complessivo delle spese correnti di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 298, non può essere superato per i tre anni successivi, purché l'eventuale aumento delle spese obbligatorie trovi una corrispondente copertura tramite la riduzione di altre spese correnti.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, sono posti a carico del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del capo V e dell'articolo 27, pari, rispettivamente, a 270 milioni di euro e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, sono posti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.